‘Bonus vista’: parere favorevole del Garante

Parere favorevole del ‘Garante per la privacy’ sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

‘Bonus vista’: parere favorevole del Garante

Tale schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recava le modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi - cosiddetto ‘bonus vista’ - erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, rimborsi previsti nell’ottobre del 2022 dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nello specifico, lo schema di provvedimento prevede che il Ministero della Salute comunichi all’Agenzia delle Entrate - in relazione agli acquisti, effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive - i seguenti dati, riferiti a ciascun rimborso, ossia codici fiscali di richiedente, beneficiario (ovvero intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso) e intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso, importo del rimborso erogato, anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso. Inoltre, è previsto che tali dati, conservati da SOGEI S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento del Ministero della Salute, siano trasmessi, tramite fornitura, una tantum, di un file cifrato, e memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria, e che essi siano utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché per fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla medesima dichiarazione e per le attività di controllo, nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da parte del contribuente, e che siano conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Infine, è previsto che la sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria sia garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. A fronte di tale quadro, i trattamenti di dati personali disciplinati all’interno dello schema di provvedimento in questione sono conformi a quanto stabilito nel quadro normativo e regolatorio sul bonus vista, e hanno a oggetto i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità connesse alla presentazione e gestione della dichiarazione dei redditi precompilata, comprese quelle del loro controllo formale delle stesse, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati. Altresì, lo scambio dei dati avviene, mediante la fornitura di un file cifrato, direttamente nell’ambito dei sistemi informativi di SOGEI S.p.A. che, in tale contesto, agisce in qualità di responsabile del trattamento sia del Ministero della salute che dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza. (Parere del 26 ottobre 2023 del Garante per la protezione dei dati personali)

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