Carriera universitaria del figlio: documenti accessibili al padre

A legittimare la richiesta, nella vicenda in esame, è il riferimento del padre al mantenimento che è tenuto a versare al figlio

Carriera universitaria del figlio: documenti accessibili al padre

Per lo studente nessun diritto alla riservatezza, in merito alla propria carriera universitaria, a fronte della richiesta avanzata dal padre, rivolta all’ateneo e mirata ad ottenere documenti che gli consentano di verificare l’effettiva frequenza del figlio rispetto al corso di laurea da lui scelto.
Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 1116 dell’1 luglio 2025 del Tar Veneto), i quali, analizzando la specifica vicenda, sottolineano che il genitore ha specificato di essere tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio, in forza di provvedimento emesso in sede di divorzio.
Ora l’ateneo dovrà dare risposta positiva alla richiesta del genitore dello studente e consentirgli di verificare l’effettiva iscrizione del figlio al corso di laurea e di visionare il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date (ma con esclusione delle votazioni assegnate), e ancora di poter prendere conoscenza dell’eventuale conseguimento della laurea e della data del titolo. Esclusa, invece, dall’accesso ogni certificazione attestante la regolarità dei pagamenti delle tasse universitarie (a prescindere dal fatto che queste rientrino o meno nell’assegno di mantenimento percepito dal figlio), tenuto conto che il relativo obbligo risulta posto a carico del solo studente.
Prive di fondamento, secondo i giudici, le obiezioni sollevate dall’Università e mirate, da un lato, a contestare l’interesse del genitore ad ottenere l’ostensione degli atti descrittivi del curriculum universitario del figlio e, dall’altro, ad evidenziare correttezza dell’operato dell’ateneo a tutela della riservatezza dello studente.
Per i giudici non ci sono dubbi: le esigenze prospettate dal genitore risultano prevalere sull’interesse alla riservatezza (e quindi a non rendere nota al padre la propria carriera universitaria) del figlio, il cui percorso come studente non può non incidere, almeno in astratto, sull’obbligo di mantenimento, sia rispetto all’an così come al quantum debeatur.

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