Cavallo da corsa trovato positivo all’antidoping
L’associazione animalista può accedere atti del procedimento disciplinare nei confronti del proprietario dell’animale?

Un’associazione che si occupa della tutela di animali non ha diritto di accedere agli atti di un procedimento disciplinare nei confronti del proprietario di un cavallo trovato positivo all’antidoping, a seguito di una gara. Irrilevante il riferimento fatto ad una clausola statutaria che prevede espressamente lo scopo di agire per vie giudiziarie nei confronti di qualunque soggetto che sia ritenuto responsabile di illeciti di tipo civile, amministrativo e penale contro l’ambiente e gli animali: si tratta, precisano i giudici, di finalità statutaria generica inidonea a fondare la legittimazione all’accesso agli atti. In linea generale, comunque, in materia di accesso difensivo si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che il richiedente intende curare o tutelare. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, le esigenze difensive allegate dall’associazione - eventuale riedizione dell’azione disciplinare ed eventuale costituzione di parte civile -, oltre ad essere riferite a procedimenti e processi futuri ed eventuali, si presentano del tutto generiche, non essendo stata fornita la prova di quel nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’associazione intende curare o tutelare. In senso contrario, non vale neanche richiamare le finalità statutarie dell’associazione, poiché l’interesse sotteso alla costituzione ed all’operatività di un’associazione di utenti si proietta in una dimensione di pretesa ostensiva solo ove la documentazione oggetto della richiesta sia effettivamente necessaria o, quanto meno, strettamente funzionale al conseguimento delle finalità statutarie, ciò che è onere dell’associazione stessa dimostrare. Non è, viceversa, predicabile una sorta di legittimazione ostensiva generale in capo a tali associazioni, difettando un’apposita previsione di legge. Nel caso specifico, gli scopi statutari dell’associazione risultano essere talmente ampi e generici che non sono di per sé idonei a fondare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei documenti richiesti. (Sentenza 14668 del 4 ottobre 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)