Come inquadrare i diritti possibili nei confronti del vettore

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come un contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario

Come inquadrare i diritti possibili nei confronti del vettore

Codice Civile alla mano, i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano ai destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. E il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come un contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la dichiarazione di volerne profittare, e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.
In particolare, la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti derivanti dal contratto di trasporto, tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per la perdita o l’avaria del carico, avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, ne venga richiesta la riconsegna dal destinatario.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 5052 del 6 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una grossa vendita di prodotti elettronici, vendita non portata completamente a termine poiché un collo – contenente due cento pezzi – affidato al corriere non era giunto a destinazione.
Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione ribadiscono che la ‘Convenzione di Ginevra’, datata 1956 e relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, attribuisce la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere l’indennizzo sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, egli ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.
Pertanto, l’individuazione del soggetto che ha subito il danno da trasporto ed è legittimato a richiederne il risarcimento al vettore deve essere effettuata in conformità a quanto disposto dal Codice Civile, che prevede la sostituzione del destinatario al mittente nella titolarità dell’azione contrattuale nei confronti del vettore con la richiesta di riconsegna delle merci.
Va aggiunto poi un ulteriore dettaglio: la perdita parziale del carico non può implicare automaticamente una sorta di impropria scissione della titolarità (fondata su di una separata considerazione, che sarebbe evidentemente artificiosa per il carattere unitario della spedizione o del trasporto, della parte del carico non giunta a destinazione e di quella invece felicemente quivi pervenuta, sicché il danno si produrrebbe in capo al mittente per la parte non pervenuta ed in capo al destinatario per quella pervenuta), rimanendo nel suo complesso titolare del diritto al risarcimento il mittente o, nel caso abbia chiesto o conseguito la consegna della merce (e quindi anche soltanto di quella restante od attesa), il destinatario. Tale legittimazione si fonda, infatti, sull’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate (principio espressamente codificato in tali sensi, ad esempio, dalla ‘Convenzione di Ginevra’, coordinata – da un lato – con la norma dell’ordinario trasferimento dei diritti sulla merce trasportata in capo al destinatario fin dal momento in cui questi ha ricevuto la merce o ne abbia chiesto la consegna (così manifestando la volontà di volerne profittare, in dipendenza della pacifica qualificazione del contratto di trasporto come contratto in favore di terzo) e – dall’altro – con l’ordinaria cedibilità e possibilità di circolazione dei relativi crediti indennitari o risarcitori: beninteso da allegare e provare adeguatamente e su cui motivare espressamente (certo non bastando un mero cenno alla ricostruzione delle ragioni esposte in tal senso dalla parte interessata, priva di qualsiasi vaglio critico e di esplicita considerazione anche delle contestazioni al riguardo operate da controparte).

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