Contemperamento della tutela dell'oblio e del diritto all'informazione
La tutela dell’oblio deve essere bilanciata con il diritto della collettività all'informazione e assicurata dalla deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli

Un uomo ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare il suo diritto all'oblio in relazione ad alcuni articoli pubblicati su una testata on line e conseguentemente, verificato l'illecito trattamento dei dati personali da parte di Google Inc. per aver negato la deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli, chiede la condanna alla società alla loro deindicizzazione affinché non potessero comparire tra i risultati di ricerche effettuate sul motore di ricerca “Google” utilizzando il proprio nome, solo o associato ad altre parole chiave. Chiede inoltre il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, lamentando l'avvenuta pubblicazione di alcuni articoli diffamatori nei suoi confronti da parte della suddetta testata giornalistica online, scritti nell'ambito di una più ampia campagna denigratoria. Tali articoli contenevano informazioni false e pettegolezzi che miravano, mediante la ridicolizzazione dei soggetti, a colpire il reale destinatario della campagna denigratoria, non essendo configurabile la natura di “notizia” delle informazioni.
Il Collegio ritiene che la tutela dell'oblio dell'interessato in relazione ad articoli che lo riguardino e pubblicati, a suo tempo, legittimamente, nell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica e /o di satira, da una testata online, deve essere bilanciata con il diritto della collettività all'informazione e, ove non recessiva rispetto a quest'ultimo, è adeguatamente assicurata, innanzitutto, dalla deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli, quale rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria, così assecondando il diritto della persona medesima a non essere trovata facilmente sulla rete (right not to be found easily).
In altre parole, il bilanciamento tra il diritto della collettività ad essere informata ed a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale, può essere soddisfatto assicurando la permanenza dell'articolo di stampa relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria. (Cass. civ., sez. I, sent., 27 dicembre 2023, n. 36021)