Contratto di leasing e vizi occulti: fornitore responsabile solo se ne è a conoscenza e li tiene nascosti

Se, però, non risulta documentata o provata alcuna malafede, allora è impossibile ipotizzare la responsabilità del fornitore

Contratto di leasing e vizi occulti: fornitore responsabile solo se ne è a conoscenza e li tiene nascosti

A fronte di un contratto di leasing, la responsabilità del fornitore per vizi occulti è ravvisabile nella sola ipotesi in cui risulti provato che egli ne era stato a conoscenza e li aveva nascosti o taciuti in palese malafede. Al contrario, qualora non risulti documentata o provata alcuna malafede idonea a giustificare la responsabilità del fornitore, allora non può ragionevolmente ritenersi che egli fosse stato a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo, facendo ricorso ad un’ordinaria diligenza) del vizio di fabbricazione lamentato.

Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ai danni riferibili ad un’imbarcazione utilizzata in virtù di un contratto di locazione finanziaria e frutto, secondo l’utilizzatore della barca, di una grave avaria causata da un vizio occulto dell’imbarcazione e dovuto a un difetto di fabbrica. In ordine alla presunta responsabilità del fornitore per vizi occulti, i giudici chiariscono che tale responsabilità sussiste nella sola ipotesi in cui risulti provato che il fornitore sia stato a conoscenza dei vizi e li abbia nascosti o taciuti in malafede. Nel caso specifico, però, pur ravvisandosi la presenza di un probabile vizio occulto come causa dei danni rappresentati dall’utilizzatore della barca, non risulta documentata o provata alcuna malafede idonea a giustificare la responsabilità del fornitore che peraltro non è il produttore del natante. Anche perché l’imbarcazione era stata scelta proprio dall’utilizzatore e al momento della consegna, e negli anni successivi, non si era palesato alcun vizio. (Sentenza del 24 ottobre 2023 del Tribunale di Foggia)

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