Dati sensibili e possesso privato di opere d’arte
Può essere ritenuta dato sensibile un’opera d’arte detenuta da un privato?

La normativa è contenuta all’interno del c.d. codice dei beni culturali (d. lgs. n. 42 del 2004) il cui art. 17 subordina la consultazione delle dichiarazioni culturali all’osservanza di modalità che ne garantiscano la riservatezza. Nella sentenza emessa dal TAR Lazio si chiarisce che l’intento del legislatore è quello di garantire un certo grado di riservatezza su alcune informazioni riguardanti aspetti molto delicati e sensibili che possono essere compromessi se divulgate in maniera generale. Tra i dati tutelati, afferma il TAR, occorre ricomprendere anche le informazioni relative al titolare del bene se è un soggetto privato, nonché l’ubicazione del bene, se questo ha natura di bene mobile. Tale disposizione vuole limitare l’accesso ai dati sia dei soggetti privati possessori di opere d’arte, sia delle opere d’arte in loro possesso e questo per raggiungere un giusto compromesso tra l’interesse pubblico alla conoscenza e l’interesse del privato a mantenere la propria sicurezza e riservatezza. Questo è quanto affermato dal TAR Lazio in una vicenda che ha visto coinvolti esponenti di spicco di una casa automobilistica del Piemonte. Nel ricostruire la vicenda, il TAR si incentra tutta sul bilanciamento che deve essere effettuato tra il diritto dei cittadini a essere informati e accedere agli atti amministrativi, e il diritto alla riservatezza, soprattutto nel caso in cui i dati o gli atti ai quali si richiede accesso si riferiscano a opere che, seppur ricoprano un interesse pubblico (come le opere d’arte), siano però nella disponibilità o proprietà di un soggetto privato. Ora, i giornalisti hanno un interesse legittimo e qualificato a chiedere l’accesso agli atti anche, se non soprattutto, in virtù della funzione che svolgono in uno stato democratico. Tutto ciò si lega anche con quanto viene affermato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in virtù della quale, in uno stato democratico è fondamentale che ognuno possa informarsi ed essere informato su temi che ricoprono un interesse pubblico. Anche in quest’ottica il codice dei beni culturali pone delle restrizioni su quei beni gravanti da particolari vincoli (storici, monumentali, etnografici, artistici, culturali) che seppur appartenenti a privati, vanno a costituire il patrimonio storico e artistico nazionale, il quale fa capo a tutta la collettività poiché contribuisce all’arricciamento di ogni singolo cittadino. Nel caso di specie, però, la richiesta riguardanti i dati dei beni andati in successione, seppur proveniente da un giornalista era basata su scopi meramente personali e non ricorrevano i presupposti richiesti dalla normativa in tema di accesso generalizzato. Questo perché erano dati che afferivano i singoli proprietari e l'ubicazione dei beni e non riguardavano i vincoli e le autorizzazioni allo spostamento in Italia od all'estero. Anche sulla base della disciplina dettata in materia di privacy, questi dati sono considerati come personali e sensibili poiché in grado di identificare i diretti interessati. Nel caso concreto, anche a prescindere dalla notorietà della famiglia, era comunque facile risalire ai proprietari delle opere d’arte e, quindi secondo il TAR, è legittimo tutelare la privacy di costoro da richieste che esulano dai fini posti dal diritto d’accesso anche perché la privacy dei controinteressati deve sempre essere garantita. (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 28 dicembre 2023, n. 19889)