Decreto Trasparenza e privacy: prime indicazioni dal Garante
Fondamentali, innanzitutto, maggiori controlli e rigorose garanzie per l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato nel rapporto di lavoro, pubblico e privato
Prime indicazioni dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all’applicazione del cosiddetto ‘Decreto Trasparenza’, con particolare riferimento ai nuovi obblighi informativi previsti per i datori di lavoro e concernenti sia la fase precedente all’assunzione sia il periodo di costanza del rapporto di lavoro. Il Garante chiede, in sintesi: maggiori controlli e rigorose garanzie per l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato nel rapporto di lavoro, pubblico e privato; conciliare il rispetto del regolamento della privacy con il ‘Decreto Trasparenza’; supportare i datori di lavoro nella corretta applicazione della nuova normativa. La posizione del Garante è stata messa nero su bianco in una comunicazione inviata al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in risposta ai numerosi quesiti ricevuti da pubblica amministrazione e imprese. Il decreto, che si applica ai contratti di tipo subordinato e ad altre forme di lavoro, ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione. I dipendenti, ad esempio, dovranno poter conoscere i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni nonché la robustezza e la cybersicurezza dei sistemi. Tali obblighi informativi, ha chiarito il Garante, non sostituiscono quelli già previsti dal regolamento della privacy. Allo stesso modo, l’introduzione delle nuove garanzie non modifica le tutele già previste dal regolamento per la protezione dei dati personali e dallo Statuto dei lavoratori. Di conseguenza, l’adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo deve quindi sempre essere oggetto di una preliminare verifica, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di liceità stabilite dalla disciplina in materia di controlli a distanza, nonché di una valutazione dei rischi per verificarne l’impatto sui diritti e sulle libertà degli interessati. In chiusura, poi, il Garante ha manifestato la propria disponibilità ad avviare un tavolo di confronto volto a definire una corretta interpretazione delle norme introdotte dal cosiddetto ‘Decreto Trasparenza’. (Nota del 24 gennaio 2023 del Garante per la protezione dei dati personali)