Garante privacy: adottato il nuovo codice di condotta per le Agenzie per il lavoro
Con la newsletter pubblicata in data 14 febbraio, l’Autorità rende noti di aver adottato il codice di condotta delle Agenzie per il lavoro.

L’Autorità ha approvato il codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Nel codice vengono individuate le c.d. buone prassi alle quali le Agenzie per il lavoro dovranno attenersi durante la fase di ricerca, selezione e intermediazione del personale. È stato anche individuato l’Organismo di monitoraggio, organismo indipendente e formato da tre componenti che dovrà verificare il rispetto del codice da parte delle associazioni aderenti e si occuperà della risoluzione dei reclami. Il codice verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e introduce importanti tutele per i candidati alle posizioni lavorative. Le Agenzie che adotteranno il codice, si impegneranno a raccogliere e trattare i dati strettamente necessari all’instaurazione del rapporto di lavoro. Non potranno svolgere attività di indagine sulle opinioni politiche, religiose, sindacali dei lavoratori, né potranno informarsi circa lo status matrimoniale, di gravidanza e handicap, neppure con il consenso dei candidati. Inoltre, per poter reperire informazioni sui candidati, le Agenzie aderenti al codice potranno consultare solo i profili social professionali dei candidati e solo in relazione alle competenze richieste. Le Agenzie che vorranno richiedere referenze ai precedenti datori di lavoro dovranno premunirsi di «previa autorizzazione esplicita del candidato». Inoltre, neanche con il consenso del candidato, le Agenzie potranno informarsi sugli illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano visto coinvolto.
Nel caso di selezione mediante meccanismo automatizzato, le Agenzie dovranno effettuare una particolareggiata valutazione e indicare, nell’informativa resa ai lavoratori, i meccanismi di automatizzazione nonché le valutazioni periodiche adottate per verificare il relativo sistema di affidabilità. Se il trattamento è completamente automatizzato, i lavoratori devono comunque vedersi garantito il diritto all’intervento umano, di esprimere la propria opinione nonché contestare la decisione. (Garante privacy, newsletter n. 518 del 14 febbraio 2024)