I dati raccolti a fini di lotta alla criminalità grave non utilizzabili nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva nel settore pubblico
Chiarimenti sull’applicazione della direttiva comunitaria relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche

La direttiva comunitaria relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche riguarda solo azioni penali e, quindi, osta a che dati raccolti a fini di lotta alla criminalità grave siano utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva nel settore pubblico. Questo il paletto fissato dai giudici comunitari, i quali chiariscono che i dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, e che sono stati successivamente messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave, non possono essere utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva nel servizio pubblico. I giudici sottolineano che, ai fini della lotta alla criminalità grave, possono essere adottate disposizioni legislative che prevedano: una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario; una conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi ‘IP’ attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario; una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi all’identità anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e il ricorso a un’ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell’autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono. I giudici aggiungono che solo la lotta alle forme gravi di criminalità e la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali, come quelle che comporta la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. A questo proposito, viene poi precisato che la lotta alla criminalità grave e la prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza sono di importanza minore rispetto alla salvaguardia della sicurezza nazionale ma la loro importanza supera quella della lotta contro la criminalità in generale. In conclusione, i dati personali relativi al traffico e all’ubicazione conservati da fornitori in applicazione di una misura adottata con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ai fini della lotta alla criminalità grave e messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave, non possono essere successivamente trasmessi ad altre autorità e utilizzati ai fini della lotta contro condotte illecite di natura corruttiva, che sono di importanza minore rispetto all’obiettivo della lotta alla criminalità grave. (Sentenza del 7 settembre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)