Il parere del Garante sulla tutela dei dati raccolti in caso di eccesso di velocità
Il Garante per la privacy ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto proposto da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno.

Le immagini dei conducenti che eccedono i limiti di velocità non possono essere inviate direttamente al domicilio del trasgressore, ma quest'ultimo può richiederne l'accesso nel rispetto della riservatezza altrui. In caso di riprese frontali per eccesso di velocità, sarà necessario oscurare le persone a bordo del veicolo. Le norme stabilite riguarderanno sia i dispositivi di nuova installazione che quelli preesistenti. Il Ministero dei Trasporti ha presentato una bozza di decreto sull'utilizzo degli autovelox al Garante per ricevere un parere e l'approvazione. Il Garante ha sottolineato che il titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione responsabile dell'organo di polizia stradale che esegue il controllo e che i dispositivi devono essere utilizzati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
La bozza di decreto definisce le modalità di collocazione e utilizzo delle postazioni di controllo, specificando che le immagini devono essere trattate con riservatezza e non possono essere inviate direttamente al trasgressore insieme al verbale. Gli interessati hanno il diritto di richiedere l'accesso alla documentazione fotografica nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.
Il Garante ha fornito osservazioni sul rispetto dei principi fondamentali di protezione dei dati personali nello schema di decreto proposto. Ha evidenziato l'importanza di specificare i ruoli dei soggetti coinvolti, regolare i rapporti con i soggetti terzi e garantire la sicurezza dei dati trattati. Inoltre, ha previsto che le immagini vengano conservate solo in caso di infrazione e che il loro utilizzo sia limitato all'accertamento e alla contestazione delle violazioni stradali.
L’Autorità garante vuole assicurare che il trattamento dei dati personali derivanti dai dispositivi di controllo rispetti i principi di integrità, riservatezza e responsabilizzazione. La conservazione dei dati e delle immagini deve avvenire nel rispetto della minimizzazione e della limitazione della finalità, assicurando al contempo una protezione adeguata contro accessi non autorizzati. Inoltre, i dispositivi di rilevamento della velocità devono garantire la privacy dei soggetti a bordo, oscurando automaticamente le parti che permettono di identificarli. In conclusione, il Garante per la protezione dei dati personali si impegna a garantire che le nuove norme sul controllo della velocità dei veicoli rispettino la riservatezza dei terzi e i diritti di accesso dei singoli agli eventuali dati personali raccolti. (Parere n. 2, 11 gennaio 2024)