Il riconoscimento dei difetti deve essere univoco, convincente e provenire dal venditore

In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti, riconoscimento che esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, consiste in una manifestazione di scienza circa la sussistenza della situazione lamentata dall'acquirente che, pur non richiedendo un'assunzione di responsabilità né forme particolari, deve essere univoca, convincente e provenire dal venditore

Il riconoscimento dei difetti deve essere univoco, convincente e provenire dal venditore

L’acquirente non è esonerato dall'onere della tempestiva denunzia dei vizi nei confronti del compratore, ove il riconoscimento provenga da un terzo (nella specie, il produttore del bene difettato), edotto dall'alienante ma estraneo al rapporto contrattuale. L'esonero dalla denunzia è, infatti, espressione del principio generale secondo cui, in materia di diritti disponibili, la decadenza è impedita dal riconoscimento proveniente dalla parte contro cui il diritto si deve far valere ed è certo che il riconoscimento del diritto altrui non è, in tal caso, attuato dalla semplice conoscenza che l'obbligato ne abbia, ma deve consistere, se non in una manifestazione di volontà, comunque in una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. In conseguenza, il comportamento di un terzo, rimasto del tutto estraneo al rapporto contrattuale tra venditore e compratore non può rilevare a tal fine. I giudici aggiungono poi che la denuncia tempestiva dei vizi al venditore costituisce una condizione necessaria dell'azione di garanzia e, come tale, implica l'assolvimento da parte del compratore dell’onere della prova della tempestività. Evidentemente, allora, la prova della tempestività presuppone l’indicazione di una data di scoperta e, prima ancora, l’allegazione del tipo di vizio, se palese o occulto: è necessario, infatti, che l’indicazione della data in cui la scoperta si è asseritamente compiuta sia giustificata e strettamente conseguente alla natura del vizio, perché la decadenza dalla garanzia è stata prevista dal legislatore in riferimento al tempo della scoperta per evitare il prolungarsi dell'incertezza sulla sorte del contratto e fare in modo che l'accertamento dell'entità e della causa dei vizi possa compiersi sollecitamente, anche nell'interesse del venditore, perché egli possa intervenire con gli opportuni accertamenti che il decorso del tempo potrebbe precludere e possa essere in grado di eliminare subito a sue spese i vizi. (Ordinanza 25114 del 23 agosto 2023 della Cassazione)

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