In fiamme il veicolo riparato da poco: niente indennizzo per il proprietario

Impossibile, secondo i giudici, addebitare responsabilità alla società che ha effettuato l’intervento di manutenzione sul veicolo. Decisivo il lasso temporale decorso, senza problemi di sorta al veicolo, dopo la riparazione

In fiamme il veicolo riparato da poco: niente indennizzo per il proprietario

Vettura in fiamme, incendio forse causato da un problema elettrico: ciò non basta per garantire un indennizzo al proprietario. Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 25548 del 17 settembre 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò, a chiusura del contenzioso, respinto la richiesta avanzata dal proprietario della vettura nei confronti della concessionaria che qualche tempo prima aveva effettuato un intervento di manutenzione sul veicolo.
Scenario della vicenda è la provincia di Padova. A dare origine al contenzioso è l’imprevisto capitato ad un uomo, che ritrova la vettura di sua proprietà completamente distrutta da un incendio – per autocombustione – imputabile, a suo parere, a precedenti lavori eseguiti sull’impianto elettrico del veicolo dagli operai di una concessionaria. Consequenziale la richiesta risarcitoria avanzata dal proprietario del mezzo nei confronti della società titolare della concessionaria, consequenziale ma non legittima, secondo i giudici di merito, poiché non risulta alcuna prova della causa dell’incendio che ha distrutto la vettura.
Questa valutazione viene, ovviamente, contestata in Cassazione dal proprietario del veicolo, il quale lamenta una palese, a suo dire, violazione dei suoi diritti come consumatore, poiché il commerciante professionista che vende a un consumatore privato deve sempre prestare la garanzia di conformità sui beni di consumo ceduti, soprattutto a fronte di un difetto che si manifesta nei primi centottanta giorni dalla consegna, e il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, con conseguente diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Infine, il proprietario del veicolo ricorda ancora che laddove il prestatore d’opera non proceda all’esecuzione del servizio secondo le condizioni stabilite dal contratto, e a regola d’arte, è tenuto alla rimessione in pristino o, se ciò non è possibile, al risarcimento del danno arrecato al consumatore.
Per i magistrati di Cassazione, però, a smentire la pretesa avanzata dal proprietario della vettura è proprio la ricostruzione, da lui fatta, dell’episodio. Per essere precisi, egli ha narrato l’evento dell’incendio dell’autovettura limitandosi ad ipotizzarne l’origine in una variegata elencazione di accadimenti che avrebbero a suo dire interessato le componenti del mezzo per il loro malfunzionamento. Sta di fatto, però, che, quale che sia stato l’apparato elettrico del veicolo ad aver provocato il corto circuito, la pretesa risarcitoria è rimasta del tutto sfornita della necessaria allegazione del nesso causale intercorrente tra l’intervento manutentivo reso dalla concessionaria e l’accadimento di danno, quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, osservano i giudici di Cassazione.
Assolutamente fragile, quindi, l’ipotizzata responsabilità della concessionaria, anche tenendo conto, osservano i giudici, dell’ampio lasso temporale decorso, senza problemi di sorta al veicolo, dopo l’intervento manutentivo, che, peraltro, non aveva riguardato l’impianto elettrico, salva la sostituzione d’un faro, peraltro fornito dallo stesso cliente e, quindi, come tale, escluso dalla garanzia del venditore.
Tirando le somme, è del tutto indimostrata la correlazione causale tra l’opera prestata dalla concessionaria e il danneggiamento dell’autovettura, chiosano i magistrati di Cassazione, i quali richiamano anche la relazione redatta, all’epoca, dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio che distrusse il veicolo e sottolineano che in quel documento si legge unicamente che “non sono da escludere cause di natura elettrica” e ciò non significa in alcun modo che possano ritenersi accertate la causa dell’incendio e la presenza di un difetto nel prodotto né che possa ritenersi provato il collegamento causale tra presunto difetto e danno.

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