La fattura presente nella contabilità del venditore non basta a provare l’esistenza del contratto
Necessarie prove più concrete per poter pretendere il pagamento da parte del presunto debitore
Fondamentale potere individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per discostarsi dalle conclusioni peritali
Nell’azione di regresso prevista dal ‘Codice del consumo’, il venditore finale che agisce contro il proprio dante causa per difetti di conformità del bene venduto al consumatore non deve provare che il difetto sia imputabile al soggetto chiamato in causa, essendo sufficiente, invece, dimostrare l’inadempimento contrattuale del primo venditore