Lei mostra il décolleté, lui la palpeggia: legittima la condanna dell’uomo
Presunti comportamenti ammiccanti e allusivi della donna non possono giustificare né rendere poco grave una molestia sessuale
Presunti comportamenti ammiccanti e allusivi della donna non possono giustificare né rendere poco grave la molestia sessuale messa in atto dall’uomo. A maggior ragione, poi, quando la donna ha manifestato in modo palese il proprio dissenso, allontanando con le mani l’uomo.
Questa la chiarissima ottica adottata dai giudici (sentenza numero 30582 del 12 settembre 2025 della Cassazione), i quali hanno condannato in via definitiva un uomo finito sotto processo per i gesti compiuti in un locale e concretizzatisi nel palpeggiamento di una donna.
Riflettori puntati, nello specifico, su quanto accaduto in un locale pubblico in provincia di Foggia. A finire sotto processo è un uomo, denunciato da una donna, la quale sostiene di essere stata da lui molestata con palpeggiamenti a lei sgraditi. A corroborare questo racconto anche alcune dichiarazioni testimoniali e, soprattutto, le immagini fornite dal sistema di sorveglianza presente nel locale.
Per i giudici di merito il quadro probatorio è inequivocabile. Logica, quindi, la condanna dell’uomo, ritenuto colpevole di violenza sessuale, con pena fissata in Appello in dieci mesi e venti giorni di reclusione.
Col ricorso in Cassazione, però, la difesa punta a porre in dubbio la responsabilità penale addebitata all’uomo. In questa ottica vengono richiamate le fragilità psichiatriche della donna, viene sottolineano che i fatti sono stati commessi senza alcun intento libidinoso, in un clima amicale e goliardico nel corso di una serata trascorsa in compagnia di amici di vecchia data, soprattutto, e viene precisato che la stessa persona offesa aveva posto in essere comportamenti equivoci che avevano indotto l’uomo a ritenere che vi fosse il consenso di lei a toccamenti privi di finalità libidinosa.
Su quest’ultimo punto, in particolare, il legale è secco: la donna ha mostrato, volontariamente e spontaneamente, all’uomo il proprio décolleté per ben due volte nel corso della serata.
Contraddittoria, quindi, secondo la difesa, la condotta tenuta dalla donna, la quale, subito dopo i fatti, aveva presentato denuncia ai carabinieri, rappresentando di essere stata dissenziente, e perciò sarebbe stato necessario, sempre secondo la difesa, rinnovare l’audizione della persona offesa, anche al fine di valutare l’incidenza del disturbo borderline della personalità, a lei diagnosticato, e che comporta un ingiustificato cambiamento di pensiero e di condotta, sulla realizzazione dei fatti e in ordine alla sussistenza di un consenso tacito, alla connotazione ludica dei toccamenti delle zone erogene e alla configurazione del dolo.
Ragionando in questa ottica, poi, la difesa ritiene non adeguatamente provate attendibilità e credibilità della persona offesa, anche a fronte di un possibile consenso implicito, avendo la donna posto in essere, in quel contesto, comportamenti ammiccanti e allusivi.
Per i magistrati di Cassazione, però, le obiezioni difensive sono assolutamente fragili. Mentre invece è ritenuto solidissimo il racconto fatto dalla donna. Proprio per questo, è stata ritenuta, legittimamente, non necessaria l’audizione della donna, non avendo la psicopatologia da lei sofferta sortito alcuna incidenza sulla condotta contestata all’uomo, in quanto emerge dalle dichiarazioni di due testi che la persona offesa, dopo essere stata palpeggiata, aveva intimato all’uomo di smettere e l’aveva persino colpito con schiaffi e un pugno. Non credibile, pertanto, la tesi difensiva secondo cui la donna avrebbe tenuto un comportamento ambiguo e di difficile interpretazione nel manifestare il dissenso ai palpeggiamenti subiti.
Per quanto concerne i problemi mentali della donna, vanno valorizzate le dichiarazioni rese da una psicologa, la quale ha affermato che la patologia che ha colpito la donna, affetta da personalità borderline, non si manifesta in modo evidente e percepibile a tutti e non comporta anomalie e comportamentali eclatanti.
A certificare l’attendibilità del narrato della persona offesa, poi, le dichiarazioni dei testi e la visione delle immagini estrapolate dal circuito di videoriprese interne al locale ove si sono svolti i fatti, immagini che forniscono un riscontro esterno alle dichiarazioni rese dalla donna, evidenziandosi dalle immagini in modo inequivocabile che la donna ha manifestato il proprio disappunto alle attenzioni rivoltele dall’uomo e lo ha fatto anche con linguaggio para verbale, avendolo allontanato fisicamente.