Linee guida del Garante Privacy per la pubblicazione non autorizzata dei risultati dei concorsi

Il Garante Privacy ha confermato che pubblicare online risultati intermedi o dati personali dei partecipanti non vincitori o non ammessi ad un concorso, rappresenta una violazione della privacy. È quanto dichiarato in risposta ad un reclamo presentato da un partecipante ad un concorso pubblico per 1858 posti di consulente protezione sociale presso l'INPS

Linee guida del Garante Privacy per la pubblicazione non autorizzata dei risultati dei concorsi

Il reclamante si era lamentato della pubblicazione sul sito web dell'INPS di vari atti e documenti, inclusi elenchi di chi era stato ammesso o non ammesso alle prove scritte e orali, nonché una lista dei partecipanti con la valutazione dei titoli assegnati dalla Commissione del concorso e i relativi punteggi, divulgati successivamente anche sui social network da terzi.

Il Garante ha sottolineato che le istituzioni pubbliche, durante le procedure concorsuali, devono trattare i dati personali dei partecipanti nel rispetto delle regole settoriali applicabili. Pertanto, non è lecito pubblicare online dati dei partecipanti ai concorsi se non previsti dalla legge. È fondamentale mantenere un'uniformità di protezione dei dati personali a livello nazionale, senza differenze territoriali o amministrative.

Nell'imporre una sanzione di 20.000 euro all'INPS, il Garante ha considerato la natura, la gravità e la durata della violazione, insieme all'elevato numero di individui coinvolti e alla cooperazione dell'Istituto, che ha rimosso gli elenchi contestati in risposta alla richiesta di chiarimenti del Garante. (NL del Garante Privacy del 6 giugno 2024, n. 524)

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