Operatori di polizia e utilizzo di smartphone privati per foto e video: i ‘consigli’ del Ministero dell’Interno per rispettare i paletti in materia di privacy
La diffusione di fotografie o video che ritraggano persone (identificate o identificabili) coinvolte in interventi di polizia potrebbe dare luogo a un illecito trattamento di dati personali

Se è necessario raccogliere la documentazione fotografica o audio-video di specifiche attività di polizia (ad esempio, in occasione della commissione di reati o di turbamento dell’ordine pubblico), gli operatori possono utilizzare i dispositivi di ripresa privati, come, ad esempio, uno smartphone, quando siano indisponibili gli strumenti in dotazione a ciò destinati - come body-cam e videocamere, tra l’altro - o gli operatori adibiti allo specifico servizio, cioè il personale della Polizia scientifica. A video e immagini così raccolti, però, sono applicabili le prescritte norme penali e disciplinari. Questo il chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno, che aggiunge, peraltro, che le riprese fotografiche e audio-video effettuate in emergenza per finalità di polizia dovranno essere tempestivamente trasferite sul supporto di memoria digitale messo a disposizione dall’ufficio incaricato di conservare la documentazione probatoria e prontamente cancellate dal proprio dispositivo personale dall’operatore. Dal Ministero dell’Interno aggiungono poi che nell’utilizzo delle piattaforme di messaggistica e dei social media è necessaria una rigorosa disciplina comportamentale da parte degli operatori di Polizia, disciplina che si deve concretizzare principalmente nel dovere di non rivelare a terzi informazioni e dati, né pubblicare notizie, immagini ovvero audio relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocumento all'efficacia dei servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell’amministrazione ovvero alla privacy di terze persone. Dal Ministero dell’Interno precisano poi che la ripresa video di un’attività di servizio deve ritenersi parte integrante della relazione di servizio, dell’annotazione dell’attività compiuta ovvero dello specifico atto di polizia giudiziaria posto in essere. Da qui l’applicabilità della disciplina penalistica prevista a tutela del segreto. Peraltro, la diffusione di fotografie o video che ritraggano persone (identificate o identificabili) coinvolte in interventi di polizia potrebbe dare luogo a un illecito trattamento di dati personali, con l’irrogazione da parte del ‘Garante per la protezione dei dati personali’ di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del ‘Dipartimento della Pubblica Sicurezza’ e la correlata responsabilità del personale dipendente per danno erariale. (Circolare del 26 settembre 2023 del Ministero dell’Interno)