Operazione eseguita correttamente, conseguenze dannose per il paziente: per il risarcimento è necessario provare la mancanza di informazione sui rischi dell’intervento
Legittimo fare riferimento, secondo i giudici, al consenso presunto del paziente, soprattutto tenendo presente l’accertata necessità dell’operazione

A fronte di un esatto adempimento della prestazione sanitaria, che però ha comunque comportato conseguenze dannose per il paziente, è quest’ultimo a dovere dare prova che, ove compiutamente informato sui rischi dell’intervento chirurgico, non avrebbe assentito all’esecuzione dell’operazione.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 7459 del 20 marzo 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la disavventura subita da un uomo che, dopo essersi sottoposto ad un intervento per l’asportazione di un neurinoma del nervo acustico sinistro, si è ritrovato con un deficit periferico del nervo facciale sinistro, deficit rimasto invariato nonostante mesi di fisioterapia e nonostante ulteriori interventi.
Per l’uomo, a fronte della perdita irreversibile di mobilità del nervo facciale sinistro, con conseguente alterazione fisionomica del viso nonché conseguente alterazione di fonazione e deglutizione, con perdita della sensibilità gustativa, sono lampanti i danni subiti, ossia il danno esistenziale ed il danno alla vita lavorativa per la perdita della capacità di produrre reddito, non potendo più svolgere la propria attività, danni frutto di un grave errore in sede di intervento chirurgico e dalla mancata informazione circa gli effetti e le conseguenze dell’operazione.
Questa visione viene però respinta dai giudici, i quali, pur rilevata l’incompletezza del modulo per la manifestazione del consenso informato all’intervento chirurgico, sottolineano l’accertata necessità quoad vitam dell’intervento e la sua corretta esecuzione, e, soprattutto, ritengono logico ipotizzare un consenso presunto del paziente, che, invece, si è limitato, durante il processo, a ribadire il proprio dissenso in merito alla tesi del consenso presunto e ad evocare tecniche terapeutiche alternative all’intervento chirurgico e tecniche operatorie differenti quanto a metodica e operatore sanitario.