Pezzo giornalistico relativo a un sinistro stradale: sì all’obbligo di rendere anonimi i dettagli relativi alla persona condannata a seguito dell’incidente
Valido l’ordine dato dai giudici nazionali all’editore di un quotidiano. Confermato l’obbligo di rendere anonimi, sulla base del cosiddetto diritto all’oblio, i dettagli relativi ad un delinquente condannato
Legittimo l’ordine, dato dai giudici nazionali, con cui all’editore di un quotidiano si impone di rendere anonimi, sulla base del cosiddetto diritto all’oblio, i dettagli relativi ad un delinquente condannato. In sostanza, l’editore aveva visto pubblicato sul proprio quotidiano, in un’edizione cartacea, un pezzo giornalistico che riportava, tra l'altro, di un incidente automobilistico che aveva causato la morte di due persone e il ferimento di altre tre. L'articolo, che menzionava il nome completo del autista, condannato nel 2000, era stato inserito sul sito del quotidiano, o, meglio, in alcuni archivi disponibili gratuitamente. Nel 2010 l’uomo ha contattato il quotidiano,0 chiedendo che l’articolo fosse rimosso dagli archivi elettronici del giornale o almeno anonimizzato. La richiesta menzionava la professione dell’uomo e il fatto che l'articolo fosse apparso tra i risultati quando il suo nome venne inserito in diversi motori di ricerca. Nel 2010 l’ufficio legale del giornale si rifiutò di rimuovere l’articolo dagli archivi, e successivamente ha dichiarato di averne dato comunicazione all'amministratore delegato, mediante lettera raccomandata, a eliminare l'articolo. Nel 2012 l’uomo ha intentato un procedimento contro l’editore, chiedendo l'ordinanza dell'anonimizzazione dell'articolo riguardate la sua persona, e tale istanza è stata ritenuta legittima dai giudici. (Sentenza del 4 luglio 2023 della Corte europea dei diritti dell’uomo)