Pubblicata foto che riprende un testamento, identificabile un testimone: multa per un giornale on line
Il ‘Garante’ ha ricordato che la pubblicazione dei dati delle persone collegate ai protagonisti di un fatto di interesse pubblico deve sempre avvenire nei limiti dell’essenzialità dell’informazione, al cui rispetto sono tenuti i giornalisti

Testata giornalistica sanzionata - con una multa di 10.000 euro - per avere pubblicato una foto che riprendeva un testamento e per avere così reso facilmente identificabile un soggetto che aveva fatto da testimone alla persona che aveva disposto dei propri beni. L’uomo aveva, in sostanza, ritrovato i propri dati personali pubblicati su un quotidiano online in una foto che riprendeva il testamento olografo di una celebre attrice, da poco scomparsa, alla quale aveva fatto da testimone, e non era riuscito ad ottenerne la cancellazione. A ritenerne legittime le lamentele ha provveduto il ‘Garante per la privacy’, il quale ha annotato che la foto ‘incriminata’ si trovava a corredo di un articolo che riportava le ultime volontà dell’autore del testamento e le dispute per l’eredità. A seguito della pubblicazione online, il soggetto che aveva fatto da testimone era stato riconosciuto e, nei giorni a seguire, contattato da conoscenti e giornalisti che volevano informazioni sulla vicenda. Nel testamento pubblicato online risultavano, in effetti, ben visibili i dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, qualifica di testimone) del soggetto ed erano riconoscibili anche i dati personali di un secondo testimone presente alla stesura dell’atto. A seguito del reclamo del soggetto, però, la testata aveva risposto che le generalità dei testimoni costituivano parte integrante del testamento e che, comunque, l’interesse pubblico della notizia privava il documento di qualsiasi profilo di riservatezza. Il ‘Garante’ ha invece ricordato che la pubblicazione dei dati delle persone collegate ai protagonisti di un fatto di interesse pubblico deve sempre avvenire nei limiti dell’essenzialità dell’informazione, al cui rispetto sono tenuti i giornalisti. Il ‘Garante’ ha anche sottolineato che il testamento, pur essendo un atto pubblico, non può essere condiviso con chiunque, posto che l’accesso al registro dei testamenti presso il Ministero della Giustizia è regolato dalla normativa di settore. Inoltre, la sua pubblicazione sul quotidiano online ha comportato la diffusione dei dati personali di singoli individui ad una molteplicità indeterminata di persone, in contrasto oltre ai principi di essenzialità, anche a quelli di correttezza, pertinenza e di non eccedenza dell’informazione rispetto alla vicenda. (Provvedimento del 31 agosto 2023 del Garante per la protezione dei dati personali)