Regolamentazione e trasparenza nella gestione dei dati dei pazienti da parte degli IRCCS
Gli IRCCS sono enti del SSN che si impegnano in ricerche biomediche e nella gestione dei servizi sanitari specializzati. Per utilizzare i dati personali dei pazienti a fini di ricerca scientifica, devono rispettare specifiche normative. Il Garante Privacy ha fornito chiarimenti su queste pratiche nel sito https://www.gpdp.it/temi/sanita-e-ricerca-scientifica/irccs

Secondo quanto spiegato nelle FAQ, affinché gli IRCCS possano impiegare i dati dei pazienti per la ricerca scientifica autorizzata, devono avere basi giuridiche specifiche che giustifichino questo trattamento. Inoltre, devono ottenere deroghe valide al divieto generale di trattamento dei dati sensibili relativi alla salute e genetici.
Il Garante ha precisato che gli IRCCS, sia pubblici che privati, possono utilizzare i dati raccolti per scopi curativi anche per la ricerca aggiuntiva basandosi sull'articolo 110-bis, comma 4 del Codice privacy. Questo articolo afferma che utilizzare i dati raccolti per l'attività clinica in ulteriori ricerche non costituisce trattamento aggiuntivo dei dati.
Qualora gli IRCCS ricorrano a questa disposizione, devono obbligatoriamente condurre una Valutazione d'impatto (Vip) e renderla pubblica sui loro siti web. Nel caso in cui la divulgazione completa possa compromettere diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, è consentita la pubblicazione di un estratto anziché del documento completo.
Le FAQ in questione forniscono informazioni sulle varie modalità con cui i partecipanti alla ricerca vengono informati in base al luogo di raccolta dei dati, che sia presso di loro, all'interno dell'istituto o altri centri di partecipazione.
L'ambito di applicazione dell'articolo 110-bis, comma 4 del Codice riguarda ogni tipo di ricerca medica condotta dagli IRCCS, incluso studi multicentrici. Questo articolo è valido per le ricerche promosse sia dalle reti degli IRCCS che da istituti coinvolti in collaborazioni con enti non riconosciuti come IRCCS. (NL del Garante Privacy del 6 giugno 2024, n. 524)