Regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di contratto preliminare: sufficiente la perizia giurata di un tecnico
Si tratta di documento asseverante - sotto responsabilità penale - una circostanza propriamente tecnica ed accertata anche in base ad apposite verifiche presso pubblici uffici e, quindi, di rilevanza pubblicistica

Allo scopo di fornire la prova della regolarità urbanistica di un immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita al fine dell’ottenimento, tramite sentenza, dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, il promissario acquirente può assolvere alla suddetta prova con la produzione di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia, perciò asseverante - sotto responsabilità penale - una circostanza propriamente tecnica ed accertata anche in base ad apposite verifiche presso pubblici uffici e, quindi, di rilevanza pubblicistica. Ciò perché risulta - nel rispetto della normativa in materia - oggettivamente irragionevole sostenere che è idonea allo scopo una dichiarazione personale del promissario acquirente relativa alla suddetta regolarità (o la produzione, ad opera della stessa parte, di un atto notorio) ai fini dell’assolvimento del citato onere probatorio, mentre non lo è una perizia giurata acquisita agli atti del processo su impulso della stessa parte, il cui contenuto dichiarativo non può che intendersi riferibile ad essa, avendolo fatto proprio, nel suo esclusivo interesse, con la produzione della stessa perizia avvenuta in sede giudiziale, ragion per cui le dichiarazioni risultanti da tale documento non possono – per il soddisfacimento dello scopo propriamente ad esso correlabile - ritenersi attribuibili ad un terzo, e, quindi, ad un soggetto non legittimato. (Ordinanza 14976 del 29 maggio 2023 della Cassazione)