Respinta la richiesta del cittadino se il documento non è nella disponibilità dell’ente

Possibile negare al privato cittadino il diritto d’accesso alla documentazione dell’ente pubblico. Ciò però a una condizione: la mancanza del documento

Respinta la richiesta del cittadino se il documento non è nella disponibilità dell’ente

Allorché la Pubblica Amministrazione dichiari di non detenere il documento, non sarà possibile l'esercizio dell'accesso. Diversamente opinando, si rischierebbe, precisano i giudici, una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data. Il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e quindi venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell'amministrazione, non potendo l'esercizio di tale diritto o l'ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui ad impossibilia nemo tenetur e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati. La dimostrazione probatoria grava però sulla parte che intenda far valere il diritto, ed essa può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni. Laddove, pertanto, l'esistenza del documento sia incerta o solo eventuale o ancora di là da venire, l'azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile. (Sentenza 9622 dell’8 novembre 2023 del Consiglio di Stato)

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