Risoluzione di appalto privato: come fissare il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente
La risoluzione del contratto di appalto (che si caratterizza per la sua esecuzione prolungata) non si sottrae alla disciplina generale in tema di effetti della risoluzione, come prevista dal Codice Civile, con la conseguenza che l'efficacia della declaratoria di risoluzione del rapporto ha natura retroattiva, da cui deriva la necessità di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente la conclusione del negozio

In materia di risoluzione di contratto di appalto privato, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito (indipendentemente dal fatto - irrilevante - che i beni siano stati consegnati, in tutto o in parte, al committente). Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici ribadiscono che la risoluzione del contratto di appalto (che si caratterizza per la sua esecuzione prolungata) non si sottrae alla disciplina generale in tema di effetti della risoluzione, come prevista dal Codice Civile, con la conseguenza che l'efficacia della declaratoria di risoluzione del rapporto ha natura retroattiva, da cui deriva la necessità di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente la conclusione del negozio. Inoltre, è rilevante osservare che la dichiarazione o la domanda giudiziale di risoluzione comporta la rinuncia allo scambio delle prestazioni, ma non la rinuncia al lucro sperato dalle parti sulla base del contratto poi risolto per inadempimento imputabile ad una delle due parti. Difatti, nel nostro ordinamento, a differenza di altri ordinamenti continentali, la richiesta di risarcimento del danno è compatibile con la risoluzione, al fine di conseguire la riparazione del pregiudizio patrimoniale non eliminabile attraverso le dovute restituzioni previste dal Codice Civile. Per effetto della risoluzione per inadempimento del committente, spetteranno quindi all'impresa appaltatrice il rimborso delle spese sostenute, incluse le spese generali, nonché il mancato guadagno, fermo restando che, applicandosi i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, il danno emergente ed il lucro cessante debbano essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. (Ordinanza 20460 del 17 luglio 2023 della Cassazione)