Sito web falso: ordinata a ‘Google’ la rimozione
Nello specifico, il ‘Garante per la privacy’ ha dato ordine di provvedere alla rimozione dai risultati di ricerca dell’‘Url’ collegato al sito web falso, il cui indirizzo era formato da nome e cognome di un imprenditore italiano e al cui interno erano riportate affermazioni lesive della sua reputazione personale e professionale
Rimozione necessaria di siti web falsi. Esemplare il provvedimento adottato dal ‘Garante per la privacy’, con cui è stato dato ordine a ‘Google’ di effettuare rapidamente la rimozione dell’indirizzo web di un sito falso creato utilizzando il nominativo di un imprenditore, assolutamente inconsapevole, e numerosi dati a lui relativi, reperiti da ignoti in rete. Nello specifico, ‘Google’ dovrà provvedere alla rimozione dai risultati di ricerca dell’‘Url’ collegato al sito web falso, il cui indirizzo era formato da nome e cognome di un imprenditore italiano e al cui interno erano riportate affermazioni lesive della sua reputazione personale e professionale. Il sito conteneva, tra l’altro, una foto e un indirizzo email la cui denominazione lasciava presupporre l’appartenenza dell’imprenditore ad un’organizzazione criminale, e presentava anche link a documenti pubblici relativi a supposte vicende giudiziarie. A fronte di tale quadro, l’imprenditore italiano - che ha anche attività all’estero - si è rivolto al ‘Garante’ per ottenere la deindicizzazione del sito a lui associato, e il ‘Garante’ ha accolto tale istanza, alla luce dell’uso improprio e a fini denigratori dei dati personali del soggetto all’interno del sito in questione. In aggiunta, poi, il ‘Garante’ ha anche osservato che il motore di ricerca non aveva in precedenza considerato le plurime violazioni della disciplina relativa alla privacy poste in essere dagli autori del sito, tra cui la mancanza di informativa e dei riferimenti dei titolari. Il ‘Garante’ ha ricordato infine che, nel valutare le richieste di deindicizzazione, occorre tenere conto, in particolare, oltre che del trascorrere del tempo, del criterio relativo all’esattezza del dato, laddove si sottolinea l’esigenza di tenere in particolare conto di quelle informazioni che diano origine ad un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona coinvolta. (Provvedimento del 6 luglio 2023 del Garante per la protezione dei dati personali)