Soggetto senza fissa dimora e in precarie condizioni psico-fisiche: possibile ‘giustificare’ il tentato furto di generi alimentari
Per i giudici è legittimo parlare di fatto compiuto in palese di stato di necessità
Possibile catalogare come frutto di palese stato di necessità il tentato furto di merce alimentare compiuto in un supermercato da un soggetto senza fissa dimora e in precarie condizioni psico-fisiche.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 14847 del 23 aprile 2026 della Cassazione) alla luce dell’episodio verificatosi in una struttura commerciale in provincia di Monza.
Sotto processo una donna, beccata a cercare di rubare merce alimentare del valore complessivo di 42 euro e 26 centesimi sottraendola dagli scaffali di un supermercato.
Ricostruiti i fatti, alla donna viene applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore a dodici mesi.
Questa decisione viene messa in discussione dai magistrati di Cassazione, per i quali è evidente come la difesa abbia posto in evidenza, ai fini del riconoscimento della scriminante prevista per il fatto commesso in stato di necessità, le condizioni soggettive della donna al momento della commissione della condotte criminosa, ovvero le grandemente precarie condizioni di salute, sia fisica che mentale, acclarate dalla perizia svolta nel giudizio di primo grado – la quale ha dato atto che la donna possedeva la capacità di intendere ma non quella di volere –, il complessivo stato di trascuratezza di un soggetto da anni marginalizzato, l’assenza di fissa dimora e di qualsiasi fonte di reddito, lo stato di tossicodipendenza e la sieropositività, l’assenza di qualsiasi rete di supporto.
Ampliando la prospettiva, poi, i giudici di terzo grado ribadiscono che lo stato di bisogno attinente all’alimentazione non osta alla integrazione della scusante prevista per il fatto compiuto in stato di necessità quando risultino casi di grave indilazionabilità per i quali, pur in presenza dei presidi di supporto apprestati dalla moderna organizzazione sociale, non venga eliso il pericolo di lasciare il soggetto privo di cure e di sostentamento quotidiano, continuando a sussistere un insuperabile stato di costrizione in cui determinarsi e agire al fine di soddisfare impellenti bisogni primari e salvaguardare, dunque, la propria dignità.
Nondimeno, pur dovendosi ritenere corretta – in tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di furto di generi alimentari – una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di far fronte a un bisogno quale può certamente essere anche quello alimentare, la cui mancata soddisfazione in determinate circostanze ben potrebbe compromettere la salute della persona, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di soddisfare diversamente quel bisogno evitando il danno altrui. Tanto perché l’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, come ad esempio, per mezzo degli istituti di assistenza sociale.
Necessaria, pertanto, una compiuta verifica – alla luce delle emergenze in atti – sulla situazione concreta, e, in particolare, sulla effettiva possibilità del soggetto di soddisfare le proprie esigenze primarie di vita, anche e finanche di carattere alimentare, rivolgendosi ad istituti di assistenza predisposti dalla moderna organizzazione dello stato sociale.
Necessario, quindi, un approfondimento sulla posizione della donna, nella vicenda in esame, essendo evidente l’errore compiuto in secondo grado, laddove il giudice non si è curato di verificare se, nella situazione data, la donna si trovasse nelle effettive condizioni di potere accedere al servizi assistenziali, omettendo di confrontarsi con il conclamato vizio di mente, che imponeva di chiarire come tale sistemica condizione pslcopatologica si concili con la possibilità che la donna si rendesse conto delle misure assistenziali esistenti sul territorio e della stessa possibilità di attivarle e di accedervi. Tanto più, poi, in considerazione della specifica incapacità riscontrata in sede peritale, ovvero la totale assenza, nella donna, della capacità di volere, che evidentemente la costringe in una condizione incoercibile, che la porta ad agire contra legem per soddisfare i più elementari e irrinunciabili bisogni esistenziali, in primis, quello alimentare.