Viaggio aereo come un’odissea: inadempimento addebitabile al vettore che ha organizzato l’intero itinerario

Irrilevante, precisano i giudici, il fatto che sia stato coinvolto anche un secondo vettore

Viaggio aereo come un’odissea: inadempimento addebitabile al vettore che ha organizzato l’intero itinerario

Viaggio aereo come un’odissea per una passeggera: episodio catalogabile come inadempimento contrattuale addebitabile al vettore che ha organizzato l’intero itinerario, pur essendosi avvalso di un altro vettore.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 8688 del 7 aprile 2026 della Cassazione) alla luce dell’istanza avanzata da una donna nei confronti della ‘KLM’ per ottenere una compensazione pecuniaria per la ritardata partenza del volo Bangalore-Firenze (via Amsterdam) dell’11 gennaio 2018 a causa di un guasto tecnico dell’aeromobile e per la perdita dei successivi voli garantiti in coincidenza e, ancora, per la lunga ed estenuante attesa in aeroporto, senza ricevere alcuna informativa né assistenza e, infine, per l’arrivo alla destinazione finale con oltre sette ore di ritardo.
A fronte degli elementi forniti dalla donna, però, secondo i giudici di merito, la ‘KLM’ non è tenuta a corrispondere la compensazione pecuniaria, non essendo qualificabile come vettore operativo, e non può essere condannata, in quanto vettore contrattuale, al risarcimento del danno, non avendo la viaggiatrice dimostrato la sussistenza del pregiudizio subìto.
Decisiva, secondo i giudici di merito, la constatazione che la prima tratta del viaggio, cioè Bangalore-Amsterdam, quella ‘bloccata’ da un guasto tecnico dell’aereo, è stata assicurata da un altro vettore, cioè ‘Jet Airways’.
A portare la vicenda in Cassazione è, ovviamente, la viaggiatrice, che contesta in toto la linea di pensiero seguita in Appello.
A suo dire, bisogna tenere presente che il vettore aereo operativo è quello che, nell’ambito della propria attività̀ di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, e, perciò, è decisiva non già l’esecuzione materiale del volo, bensì l’assunzione della responsabilità̀ operativa dei voli, responsabilità che si apprezza, in particolare, nella realizzazione e nella fissazione del relativo itinerario, desumibile dalla sussistenza di due condizioni cumulative: l’effettiva realizzazione del volo e l’esistenza di un contratto concluso con il passeggero.
Secondo la donna, quindi, dev’essere considerato quale vettore aereo operativo quello che, nell’ambito della propria attività̀̀ di trasporto dei passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, con conseguente assunzione di responsabilità anche relativamente a eventuali cancellazioni e ritardi prolungati all’arrivo.
E, nel caso specifico, dai documenti contrattuali risulta che la ‘KLM’ ha venduto il biglietto aereo garantendone anche l’operatività, non rilevando, secondo la donna, la circostanza che, con l’emissione del biglietto elettronico, sia stato indicato che la prima tratta del volo di rientro in Italia, quella Bangalore-Amsterdam, contrattualizzata da ‘KLM’ con il volo ‘3812’, sarebbe stata operata da ‘Jet Airways’, e la seconda, quella da Amsterdam a Firenze, da ‘KLM’ con volo ‘KL 1641’. Ciò certifica, invece, sempre secondo la donna, che ‘KLM’ si è avvalso di un altro vettore per l’esecuzione di parte della prestazione, presumibilmente in forza di un accordo di co-sharing. E, difatti, ‘KLM’ ha operato con proprio volo ed equipaggio anche la tratta di coincidenza finale da Amsterdam a Firenze, confermando la propria attività operativa nell’esecuzione della tratta finale del volo, come contrattualizzato, osserva infine la donna.
Queste obiezioni colgono nel segno, secondo i magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ribadiscono che il vettore aereo che opera, o ha intenzione di operare, un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti. E per parlare di vettore aereo operativo devono sussistere due condizioni: l’effettiva realizzazione del volo; l’esistenza di un contratto concluso con il passeggero. E la nozione di “volo”, che ne costituisce l’elemento fondamentale, dev’essere intesa quale operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, una unità di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario. Ne consegue che dev’essere considerato operativo quel vettore che, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, ribadiscono i giudici di Cassazione, poiché l’adozione di tale decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo.
Tale soluzione risulta avvalorata, spiegano i magistrati di terzo grado, dall’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei passeggeri, in quanto consente di garantire che i passeggeri trasportati siano indennizzati o seguiti senza dover tener conto degli accordi conclusi dal vettore aereo che abbia deciso di realizzare il volo ricorrendo, ai fini della sua concreta effettuazione, ad altro vettore. Essa appare, inoltre, coerente con il principio secondo cui gli obblighi incombono sul vettore aereo operativo a prescindere dal fatto che sia proprietario dell’aeromobile o che quest’ultimo sia stato oggetto di contratto di noleggio con equipaggio.
Tornando alla vicenda in esame, la società ‘KLM’ va ritenuta vettore operativo che, essendosi avvalso di un ausiliario nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto, risponde a titolo contrattuale verso i passeggeri anche dell’eventuale ritardo imputabile alla condotta colposa dell’ausiliario, chiosano i magistrati di Cassazione, i quali, ridando vigore alla pretesa avanzata dalla viaggiatrice, aggiungono che un volo con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un’unica prenotazione deve essere considerato un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri, tale che l’applicabilità va valutata in considerazione sia del luogo di partenza iniziale che della destinazione finale, e il vettore aereo operativo che ha realizzato la seconda tratta non può invero trincerarsi dietro l’inesatta esecuzione di un volo precedente ad opera di altro vettore aereo.

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