Videosorveglianza: il Comune deve rispondere tempestivamente alle richieste del Garante Privacy
Solo così, infatti, è possibile evitare di aggravare la situazione del Comune che abbia violato la normativa in tema di trattamento dei dati personali a fronte della richiesta di accesso ai filmati realizzati dalle telecamere stradali.

Questo è quanto evidenziato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 24 gennaio 2024, n. 33.
La vicenda nasce in un Comune salernitano, sanzionato dal Garante per aver attivato un impianto di videosorveglianza irregolare. L’Autorità aveva in quella sede ordinato al Comune di rilasciare le immagini richieste dagli interessati e di fornire un riscontro puntuale.
A seguito del silenzio da parte dell’Ente locale, veniva avviata una successiva istruttoria conclusa con l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa.
Infatti, come si legge nel provvedimento, «il Comune ha omesso di fornire all'autorità, ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), del regolamento e 157 del codice, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento n. 341 del data 20 ottobre 2022, ovvero entro il 7 dicembre 2022, un riscontro adeguatamente documentato in merito alle iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto ordinatogli o all'eventuale sussistenza di motivi in fatto o in diritto ostativi alla possibilità di accogliere la richiesta dell'interessato di ottenere copia dei propri dati personali o alla circostanza che lo stesso avesse già provveduto a fornire riscontro alla richiesta in questione. (…) Soltanto a seguito di un'ulteriore richiesta d'informazioni dell'Autorità il comune ha fornito un primo insufficiente riscontro in data 16 gennaio 2023, per poi informare in maniera compiuta l'autorità in merito alle azioni intraprese per conformarsi alle prescrizioni in questione in data 15 febbraio 2023, ovvero settanta giorni dopo il termine impartito dall'autorità, avendo, pertanto, l'ente agito in violazione dell'art. 157 del codice».
Inoltre, prosegue il Collegio, «premesso che il Comune, alla data del 16 gennaio 2023, si era limitato ad avviare delle interlocuzioni preliminari con un proprio fornitore, al fine di verificare la reperibilità delle immagini ritraenti il reclamante, risulta accertato che, come emerge dal verbale della polizia locale prodotto in atti, soltanto in data 14 febbraio 2023 lo stesso ha provveduto ad adempiere a quanto prescrittogli dall'Autorità ai sensi degli artt. 12, parr. 1 e 3, 15, parr. 1 e 3, e 58, par. 2, lett. c), del Regolamento con un ritardo di sessantanove giorni rispetto al termine impartitogli, avendo, pertanto, l'ente agito in violazione di un ordine impartito dall'Autorità ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c), del regolamento».