Videosorveglianza privata: vietata la ripresa di aree pubbliche

Ammonito un cittadino che aveva installato sul muro esterno della propria abitazione alcune telecamere che però potevano riprendere anche l’area pubblica antistante con un parco giochi e una piazza

Videosorveglianza privata: vietata la ripresa di aree pubbliche

Sì alle telecamere di videosorveglianza privata ma a patto che non vi sia la ripresa di aree pubbliche. Proprio applicando questo principio, il ‘Garante per la privacy’ ha ammonito un cittadino che aveva installato sul muro esterno della propria abitazione alcune telecamere che però potevano riprendere anche l’area pubblica antistante con un parco giochi e una piazza. Evidente l’abuso compiuto dal cittadino, poiché, ricorda il ‘Garante’, quando si installano sistemi di videosorveglianza in ambito personale o domestico, oltre a rispettare la riservatezza dei vicini, è necessario prestare la massima attenzione a non riprendere aree pubbliche. A far esplodere il caso è stata una segnalazione fatta da una stazione dei Carabinieri. Dagli accertamenti degli agenti è emerso che l’impianto di videosorveglianza era composto da una prima telecamera posizionata sulla porta di accesso dell’abitazione in grado di riprendere zone non di diretta pertinenza. Peraltro, il dispositivo, oltre a riprendere le immagini, consentiva di registrare le conversazioni di chi passava nelle vicinanze e di intervenire parlando attraverso il microfono. L’impianto prevedeva poi una seconda telecamera, non attiva, posizionata alla fine di un vialetto che collegava l’entrata con uno spazio interno all’edificio. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che la ripresa dell’area pubblica era avvenuta in maniera non conforme ai principi di liceità e di minimizzazione dei dati della normativa per la privacy. Se infatti i trattamenti effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati per attività domestiche sono da ritenersi, in linea di massima, esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina privacy, nel caso in cui l’angolo di visuale delle telecamere si estenda ad aree pubbliche o proprietà altrui essi sono soggetti agli obblighi del regolamento per la protezione dei dati. Nel caso in esame, poi, l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree pubbliche era avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che chi ha installato le telecamere non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe potuto giustificare tale trattamento. Ciò vale ancora di più per la captazione di conversazioni avvenute in spazi pubblici attraverso dispositivi audio. Soltanto in presenza di situazioni di pericolo concreto si può estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o di pertinenza di terzi, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione, come, ad esempio, denunce, minacce, furti. Come detto, il cittadino se l’è cavato con un semplice ammonimento poiché egli ha provveduto, subito dopo l’apertura dell’istruttoria, a sostituire la telecamera precedentemente installata con una fissa puntata verso l’ingresso della casa. (Provvedimento del 12 ottobre 2023 del Garante per la protezione dei dati personali)

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