Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come un contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario
Decisiva la sottolineatura che il termine “mammasantissima” evoca, nel linguaggio comune, l’esponente mafioso di primo piano
Necessario che entrambe le parti abbiano tenuto condotte univocamente significative della comune volontà di sciogliere il vincolo contrattuale
Sufficiente, precisano i magistrati, un rapporto di affinità, come quello tra nuora e suocera, appunto, per parlare di persona di famiglia
Necessario adottare, sin dalla progettazione del servizio, misure adeguate a prevenire ogni rischio di accesso, anche indiretto, a informazioni relative alla sfera emotiva dei lavoratori
In generale, la rimessione al vettore o allo spedizioniere, da parte del venditore, delle cose da trasportare in luogo diverso ‘libera’ il venditore stesso
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