Carne congelata in malo modo: sacrosanta la condanna del ristoratore

Il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato senza necessità del prelievo di campioni e senza specifiche analisi di laboratorio

Carne congelata in malo modo: sacrosanta la condanna del ristoratore

Carne congelata in malo modo: a certificarlo uno stato di brina in superficie, bruciature e necrosi da freddo, durezza anomala al tatto. Inevitabile la condanna del titolare del locale – una trattoria in Sicilia –, colpevole di avere detenuto alimenti, destinati alla preparazione di pietanze da proporre alla clientela, in cattivo stato di conservazione.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 37474 del 27 ottobre 2026 della Cassazione) a chiusura del processo a carico di un ristoratore siciliano, condannato in via definitiva alla pena di sei mesi di arresto.
Inequivocabile il quadro probatorio, centrato sull’esito dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine nel locale, controlli che hanno consentito di scoprire, all’interno di un frigo congelatore a colonna, oltre sei chili e mezzo di carne (di origine bovina e di origine suina) congelata arbitrariamente con attrezzature non idonee (in assenza di abbattitore), e con segni di bruciatura e necrosi da freddo, inficianti la salubrità del prodotto.
Fondamentale anche per i giudici di Cassazione il riferimento a precisi dati obiettivi su quei chili di carne, ossia la presenza di un evidente strato di brina e cristalli di ghiaccio in superficie, le bruciature e necrosi da freddo, la durezza anomala al tatto, il congelamento effettuato in assenza di abbattitore.
Impossibile, quindi, mettere in dubbio la responsabilità penale del titolare della trattoria, alla luce della considerazione che il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato senza necessità del prelievo di campioni e senza specifiche analisi di laboratorio bensì sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni degli uomini delle forze dell’ordine, essendo esso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza, come nella vicenda in esame, delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione alla clientela.
Peraltro, già il congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in assenza di abbattitore, integra pacificamente la fattispecie incriminatrice, sottolineano i magistrati di Cassazione.
Assolutamente corretto, quindi, valorizzare dati inequivocabili, quali bruciature superficiali, cristallizzazioni anomale e alterazioni della consistenza e del colore della carne, nonché l’indisponibilità di un abbattitore, dati sintomatici del cattivo stato di conservazione del prodotto.

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