Come appurare la conoscibilità della disdetta contrattuale

Necessario che l’atto risulti concretamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, dovendo essere identificabile il soggetto che abbia ricevuto o eventualmente rifiutato la consegna, specie ove destinataria sia una persona giuridica

Come appurare la conoscibilità della disdetta contrattuale

La disdetta contrattuale costituisce atto recettizio soggetto alla disciplina prevista dal Codice Civile in materia di efficacia degli atti unilaterali e di loro presunzione di conoscenza, con la conseguenza che è necessario che l’atto risulti concretamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, dovendo essere identificabile il soggetto che abbia ricevuto o eventualmente rifiutato la consegna, specie ove destinataria sia una persona giuridica.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 21772 del 25 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo al preteso pagamento di oltre 9mila euro quale corrispettivo per servizi di assistenza e aggiornamento software.
Centrale è il riferimento alla validità o meno della comunicazione di recesso dal rapporto contrattuale.
Su questo fronte i magistrati di Cassazione fanno chiarezza, partendo da un punto fermo: per la validità della disdetta contrattuale è necessario che l’atto risulti concretamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, dovendo essere identificabile il soggetto che abbia ricevuto o eventualmente rifiutato la consegna, specie ove destinataria sia, come nella vicenda in esame, una persona giuridica.
In presenza di contestazioni sull’avvenuta consegna della raccomandata, e in difetto di elementi certi desumibili dall’avviso di ricevimento, si deve verificare l’esito dell’invio mediante valutazione complessiva delle risultanze probatorie.
In particolare, l’atto di parte, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento. Tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché, sorge in capo al mittente l’onere della prova del detto ricevimento.
Legittimamente, quindi, nella vicenda in esame, va esclusa l’operatività della presunzione di conoscenza della disdetta in quanto la comunicazione di recesso inviata dal cliente alla società non risultava pervenuta all’effettivo indirizzo, essendosi nel frattempo trasferita la società in altra sede ed emergendo tale mancato recapito dal fatto che sulla raccomandata risultava apposto il contrassegno da parte di ‘Poste Italiane’ intitolato mancato recapito, appunto.
Necessario, poi, porre in rilievo che, successivamente all’invio della raccomandata, ulteriori comunicazioni provenienti dalla società recavano un diverso indirizzo, rispetto al quale il cliente non aveva reagito o reiterato la dichiarazione di recesso.
In sostanza, non vi sono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che la dichiarazione di recesso fosse giunta nella sfera di conoscibilità della società, presupposto, questo, necessario ai fini dell’operatività della presunzione di conoscenza della disdetta da parte della società.

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