Curriculum universitario del figlio vietato per il genitore che gli versa il mantenimento

Legittima l’opposizione dell’ateneo alla richiesta dell’uomo di accedere ai documenti relativi alla carriera universitaria del figlio

Curriculum universitario del figlio vietato per il genitore che gli versa il mantenimento

L’ateneo può fermare il genitore che chiede di accedere al Curriculum universitario del figlio. Nel caso preso in esame dai giudici è acclarato che il genitore abbia motivato la richiesta facendo riferimento al suo obbligo, post divorzio, di corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio. Ciò però, osservano i giudici, non sufficiente per consentirgli di accedere al Curriculum universitario del ragazzo, ossia a stato di iscrizione, esami sostenuti, piano di studi, a maggior ragione, poi, quando non è dimostrata l’effettiva necessità dei documenti per curare o per difendere i propri diritti genitoriali. Lecita, secondo i giudici, la posizione assunta dall’ateneo, che, in particolare, ha precisato, a fronte della richiesta avanzata dall’uomo, che il Curriculum studiorum è ostensibile solo previo consenso da parte dello studente. Respinta la tesi proposta dal genitore e mirata a dimostrarne la legittimazione ad accedere alla documentazione relativa alla carriera universitaria del figlio ponendo l’accento sul fatto che egli in quanto padre ha nei confronti del figlio, sia pure maggiorenne, non solo dei doveri, comprensivi anche dell'obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria del figlio, anche alla luce della Costituzione che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli. (Sentenza 1160 del 14 ottobre 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Toscana)

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