Docente comunica alla classe e ai genitori la positività di uno studente: colpevole l’istituto scolastico

Censurata una scuola veneta. Fatale la comunicazione effettuata dalla docente in merito all’esito del tampone a cui si era sottoposto lo studente.

Docente comunica alla classe e ai genitori la positività di uno studente: colpevole l’istituto scolastico

Censura da parte del ‘Garante per la privacy’ nei confronti di un istituto scolastico del Veneto colto in fallo nella gestione della notizia relativa alla positività al ‘Covid-19’ di uno studente. Fatale, nello specifico, la comunicazione effettuata da una docente. A segnalare l’episodio è stato il padre dello studente. L’uomo ha lamentato che, facendo seguito al risultato di positività al ‘Covid-19’ riportato dal figlio a seguito del tampone effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, una professoressa dell’istituto scolastico ha inviato ai compagni di classe del ragazzo, e ai relativi genitori, una comunicazione – ossia un messaggio di posta elettronica tramite ‘registro elettronico’ – contenente il provvedimento emesso al riguardo dai ‘Servizi di Igiene e Sanità Pubblica’ dell’’Azienda sanitaria locale’ con cui si rendeva noto alla classe lo stato di positività al ‘Covid-19’ del ragazzo, all’epoca minorenne. Per meglio inquadrare la vicenda, il ‘Garante’ parte da un punto fermo: sono considerati dati relativi alla salute quei dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute. Stante la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute, lo stato di positività al ‘Covid-19’ rappresenta una informazione relativa allo stato di salute a cui viene riferita tale informazione. Tornando all’episodio, il ‘Garante’ chiarisce (con provvedimento del 4 luglio 2024) che, sebbene l’invio della comunicazione in questione, contenente informazioni relative allo stato di salute dello studente, non abbia riguardato soggetti esterni alla comunità scolastica e non abbia determinato una diffusione di dati personali, la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta comunque in favore di un novero, determinato o determinabile, di soggetti, ossia tutti i genitori della classe, dando luogo ad una comunicazione dei dati personali dello studente. Per tali ragioni, l’istituto scolastico ha tenuto una condotta illecita.

News più recenti

Mostra di più...