Sì alla videosorveglianza a tutela della proprietà privata

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale

Sì alla videosorveglianza a tutela della proprietà privata

L'installazione di un sistema di videosorveglianza mirato alla protezione di una proprietà privata e focalizzato su una zona specifica di monitoraggio ha scatenato una disputa legale tra due privati cittadini. Un individuo ha contestato infatti in Tribunale la legittimità dell'installazione delle videocamere sul cancello di casa del vicino in quanto ritenuta un'invasione della privacy. Egli, infatti passa spesso lungo quella strada privata in forza del diritto di servitù di passaggio esistente in favore del proprio fondo.

Il Tribunale ha invece ritenuto legittima l'installazione. Il giudice d'Appello ha ribaltato la decisione sottolineando la violazione della tutela dei dati personali poiché non è stato ottenuto il consenso preventivo dalle persone coinvolte.

La vicenda è dunque giunta all’attenzione dalla Corte di Cassazione. In tale contesto il legale che rappresenta il proprietario del sistema di videosorveglianza ha ribattuto sostenendo che le telecamere avevano uno scopo personale e che le immagini non venivano conservate o divulgate. Ha argomentato che, poiché non esiste una legislazione specifica per il trattamento dei dati personali tramite videosorveglianza, si dovrebbero applicare le disposizioni generali sulla protezione dei dati personali. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza deve rispettare i diritti fondamentali e la privacy delle persone coinvolte.

I giudici hanno accolto il ricorso precisando che l'attività di videosorveglianza deve rispettare il principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e nella gestione dei dati, evitando un trattamento eccessivo dei dati personali. Devono essere prese precauzioni per limitare l'area di monitoraggio ai luoghi esclusivamente rilevanti per la sicurezza, evitando di riprendere aree comuni o spazi non pertinenti. È necessario che le riprese non costituiscano un'ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali dei soggetti monitorati.

In sostanza, «l'affermazione della illegittimità della installazione del sistema di videosorveglianza (…) è errata poiché fondata esclusivamente sulla mancata prestazione del consenso preventivo del soggetto titolare del diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nell'ambito di ripresa».

Per fare ancora maggiore chiarezza, la S.C. precisa che «il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti».

Il ricorso viene in conclusione accolto con rinvio alla Corte d’Appello (Cass. civ., sez. I, ord., 19 marzo 2024, n. 7289).

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