Vendita di prodotti alimentari: stop alla normativa che impone promozioni obbligatorie ai grandi distributori

Censurata l’idea stessa di una normativa che, senza adeguata giustificazione, impedisca ai distributori di fissare liberamente i prezzi e i quantitativi di vendita di taluni prodotti sulla base di considerazioni economiche

Vendita di prodotti alimentari: stop alla normativa che impone promozioni obbligatorie ai grandi distributori

Vendita di prodotti alimentari: stop alla normativa che impone promozioni obbligatorie ai grandi distributori.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 18 giugno 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali, chiamati a prendere in esame il caso relativo all’Ungheria, allargano l’orizzonte e ‘censurano’ l’idea stessa di una normativa che, senza adeguata giustificazione, impedisca ai distributori di fissare liberamente i prezzi e i quantitativi di vendita di taluni prodotti sulla base di considerazioni economiche.
Tutto ha origine, nella specifica vicenda, nel maggio 2023, quando, nel contesto della guerra in Ucraina, l’Ungheria introduce un regime di riduzioni di prezzo obbligatorie per contrastare l’inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari. In base a tale regime, i distributori di prodotti alimentari il cui fatturato annuo supera una determinata soglia sono tenuti, pena un’ammenda, ad applicare, per un periodo determinato – identificato con una sorta di campagna promozionale – e per alcuni specifici prodotti, un prezzo lordo al dettaglio inferiore di almeno il 15 per cento al prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti. Inoltre, detti distributori debbono anche disporre di quantitativi minimi di determinati prodotti durante tale periodo.
Alla luce di tale normativa, nel marzo 2024 le autorità ungheresi infliggono un’ammenda al venditore ‘Penny Market’, un’impresa appartenente al gruppo tedesco di distribuzione alimentare REWE, poiché due dei prodotti oggetto della cosiddetta campagna promozionale (uno appartenente alla categoria delle mele, l’altro a quella delle acque minerali e bevande rinfrescanti) non sono presenti sugli scaffali e non è stata effettuata alcuna vendita di tali prodotti il giorno del controllo.
La ‘Penny Market’ contesta la sanzione, invocando un ritardo nella consegna e la disponibilità di un prodotto sostitutivo, e avviato un procedimento dinanzi ai giudici ungheresi per ottenere l’annullamento della sanzione amministrativa.
I giudici ungheresi, nutrendo dubbi sulla compatibilità del regime di riduzioni di prezzo obbligatorie con il diritto dell’Unione Europea, in particolare con la libera prestazione dei servizi e con la libertà di stabilimento, nonché con la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, chiede lumi ai giudici europei, i quali rispondono definendo il regime ungherese che impone riduzioni obbligatorie dei prezzi ai grandi distributori alimentari contrario a quanto previsto in ambito europeo.
In primo luogo, i giudici europei constatano che il regime normativo ungherese pregiudica il libero gioco della concorrenza, una componente fondamentale del regolamento europeo per produzione e commercio dei prodotti agricoli. Infatti, l’obbligo di mettere in vendita determinati prodotti a un prezzo ridotto e in un quantitativo minimo prestabilito impedisce ai distributori di fissare liberamente i propri prezzi di vendita e i quantitativi che intendono vendere sulla base di considerazioni economiche.
Per quanto concerne l’obiezione secondo cui tale restrizione è giustificata dalla lotta contro l’inflazione e dalla tutela dei consumatori svantaggiati mediante un approvvigionamento garantito di prodotti alimentari di base a prezzi accessibili, i giudici replicano che le misure adottate in Ungheria non sono proporzionate, poiché non perseguono in modo coerente e sistematico gli obiettivi prefissati e non sono quindi idonee a garantirne il raggiungimento. Infatti, gli unici commercianti coinvolti sono quelli il cui fatturato annuo supera la soglia prestabilita, che si trovano generalmente in zone urbane piuttosto che in zone rurali. Quindi, una parte significativa dei consumatori svantaggiati avrà comunque difficoltà, nella pratica, ad accedere ai prodotti alimentari a prezzi ridotti.
In secondo luogo, i giudici europei sottolineano che spetta al giudice ungherese determinare se il regime contestato costituisca, alla luce della direttiva europea relativa ai servizi nel mercato interno, una discriminazione indiretta nei confronti delle società aventi sede al di fuori dell’Ungheria. A tale riguardo, si dovrebbe constatare l’esistenza di una discriminazione indiretta vietata dalla direttiva ove, a seguito della verifica del giudice ungherese, risultasse che le grandi catene di distribuzione ungheresi eludano la normativa, da un lato, in quanto operanti in franchising e quindi non tenute a sommare il proprio fatturato per verificare se hanno superato la soglia prestabilita e, dall’altro, in quanto esercenti le loro attività a titolo di un codice della classificazione statistica delle attività economiche diverso da quello previsto dal regime contestato. In ogni caso, anche se il giudice ungherese dovesse stabilire che la normativa in questione non è discriminatoria, detta normativa non è conforme alle prescrizioni della direttiva europea, poiché, come constatato in merito alla sua incompatibilità con il regolamento europeo per produzione e commercio dei prodotti agricoli, essa non è idonea a garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi.

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