Contratto di spedizione: il destinatario subentra al mittente anche nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto

Ciò indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che prevede che le spese di trasporto di una spedizione siano a carico del destinatario, cioè il compratore

Contratto di spedizione: il destinatario subentra al mittente anche nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto

Indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare – clausola che prevede che le spese di trasporto di una spedizione siano a carico del destinatario, cioè il compratore –, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma altresì nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 25270 del 16 settembre 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo agli oneri economici connessi ad un trasporto di merci.
In generale, il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto costituisce condizione per l’esercizio dell’azione tendente all’adempimento del contratto, cioè allo svincolo e alla riconsegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti e azioni che ab origine spettavano al mittente, ivi compresa l’azione risarcitoria per perdita o avaria della merce che, al momento della riconsegna della merce, si trasferiscono al destinatario senza riserve.
Utile, però, anche differenziare i diritti condizionati al pagamento del corrispettivo dagli altri diritti che si trasferiscono al destinatario, indipendentemente dalla predetta condizione, dopo la consegna o la richiesta di consegna della merce. Su questo fronte, difatti, in tema di contratto di trasporto di cose – che si configura come contratto a favore di terzi –, il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto. Difatti, seppure il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, concreta una stipulazione (tra mittente e vettore) a favore di terzi (destinatario), tuttavia, il destinatario è tenuto a pagare al vettore il compenso per il trasporto, anche se la richiesta gli perviene direttamente da quest’ultimo. Se il destinatario accetta la consegna, è obbligato a pagare il corrispettivo al vettore, salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono stati violati i patti intercorsi con lui. Quindi, il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto.
Andando poi nei dettagli, la struttura dello schema del contratto di trasporto in prevalenza riconducibile a quella del contratto a favore di terzo, si diversifica da questa nella parte in cui: perfeziona l’attribuzione dei diritti che nascono dal contratto in capo al destinatario, anziché dal momento della stipulazione, dal momento in cui le cose arrivano a destinazione (in cui il vettore le mette a disposizione del destinatario), o, scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne reclama la riconsegna; condiziona l’esercizio del diritto del destinatario alla riconsegna al pagamento del corrispettivo (cioè dei crediti derivanti dal trasporto) al vettore, e degli assegni da cui le cose sono gravate in favore del mittente, come, ad esempio, nella vendita con spedizione, con ‘clausola porto assegnato’; consente al vettore, arrivate le cose a destinazione, di agire direttamente nei confronti del terzo – che abbia accettato la riconsegna o, scaduto il termine previsto per l’arrivo, abbia richiesto la riconsegna della merce – per la riscossione dei propri crediti (cioè, del corrispettivo pattuito nel contratto stipulato con il mittente).
Va poi conciliata l’assunzione della posizione passiva, rispetto all’obbligo di pagamento del corrispettivo, da parte del terzo favorito, pure estraneo al contratto stipulato dal mittente con il vettore, alla stregua dell’Inserimento nella fattispecie negoziale di una delegatio solvendi disposta dal mittente nei confronti del destinatario. Quest’ultimo è libero di rifiutare la prestazione, ma se invece intende ricevere le cose trasportate (e l’accettazione della merce o la richiesta di consegna, in tal caso viene ad integrare la dichiarazione di volerne profittare e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto), è tenuto ad adempiere all’onere di assumere verso il vettore il debito avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo. Assunzione dell’obbligo che il Codice Civile (che impone al vettore di richiedere il pagamento al destinatario, se non intende perdere le azioni contro il mittente) ricollega come effetto legale del ritiro della merce arrivata a destinazione. Ne segue che se il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il previo pagamento di quanto a lui dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, che avrebbe potuto sempre rifiutare, ed anzi, con l’assunzione dell’obbligo da parte del destinatario ha luogo, ex lege, anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento del proprio credito, solo al destinatario.

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