Incidente per un alunno a scuola: rilevante anche l’età dello studente

Il contenuto dell’obbligo di vigilanza, posto a carico della scuola, è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni

Incidente per un alunno a scuola: rilevante anche l’età dello studente

A fronte di un incidente capitato a scuola ad un alunno, bisogna valutare, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell’evento dannoso all’istituto scolastico, innanzitutto, l’età dell’allievo. Ciò alla luce del principio, precisano i giudici (ordinanza numero 27923 del 20 ottobre 2025 della Cassazione), secondo cui il contenuto dell’obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde, con l’avvicinarsi di questi all’età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza, e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere. Pertanto, si impone una vigilanza crescente più è bassa l’età anagrafica degli studenti.
Queste le ‘linee guida’ tracciate dai magistrati a chiusura del contenzioso relativo a quanto capitato quasi venti anni fa ad uno studente di una scuola superiore.
Chiara la dinamica dell’episodio: lo studente venne colpito accidentalmente, una volta terminata la lezione di educazione fisica, con un casco da un compagno di scuola, nel locale spogliatoio adiacente la palestra, subendo, per l’effetto, la rottura di due denti.
Per i giudici d’Appello, però, la richiesta di risarcimento avanzata dallo studente nei confronti dell’istituto scolastico è priva di fondamento, poiché il danno è stato determinato da causa non imputabile all’istituto scolastico o a un suo docente. Decisivo, a questo proposito, secondo i giudici d’Appello, un dettaglio: il sinistro si è verificato nello spogliatoio maschile (a cui la docente, donna, di educazione fisica non poteva accedere), ad opera di un compagno dello studente colpito, frequentante il quinto anno scolastico e prossimo alla maggiore età, e dunque munito di completa capacità di discernimento e già formato dal punto di vista comportamentale, donde l’impossibilità di configurare alcun profilo di culpa in vigilando.
I giudici osservano che
l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, da cui sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso). Di conseguenza, l’allievo danneggiato deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola deve dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né a sé né all’insegnante. Nondimeno, se l’istituto è certamente tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo, ciò deve avvenire con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dato che il normale esito della prestazione dipende, appunto, da una pluralità di fattori, tra cui l’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso. E tra le circostanze da apprezzare, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell’evento dannoso viene in rilievo, innanzitutto, l’età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica.

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